(1)Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili(2), sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce 2780 nn. 4 e 5.
I crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione(3), non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.
Note
(1)
Questo articolo è stato così modificato ex art. 8, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2)
Questa imposta è stata soppressa in virtù dell’art. 17, commi 6 e 7, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore dall’1 gennaio 1993, anche se tuttavia, ex art. 8, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) continua ad essere dovuta nell’ipotesi in cui il presupposto di applicazione si sia verificato in un momento anteriore alla data suddetta. Si faccia comunque riferimento, per quanto riguarda la disciplina previgente, all’art. 28, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili).
(3)
Tale imposta era stata cancellata dall’art. 13, comma 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383, inerentemente alle successioni aperte e alle donazioni effettuate posteriormente alla data del 25 ottobre dello stesso anno.
Con la legge n. 286/2006, che ha convertito in legge il D.L. 262/2006, e che poi è stata emendata dalla legge 296/2006, la Finanziaria per il 2007, è stato disposto il ritorno in vigore dell’imposta di successione e donazione con una “architettura” che, tranne alcuni “particolari”, rappresenta una riedizione del quadro normativo che era stato soppresso dalla legge 383/2001.