Art. 2784 – Nozione

Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore(1)(2).

Possono essere dati in pegno i beni mobili 812, le universalità di mobili 816, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili 813(3).

Note

(1)

Il diritto di pegno viene ad esistenza con la consegna del bene al creditore garantito, detto pignoratizio, ponendo in essere pertanto un contratto reale. Il presupposto è il medesimo dell’apposizione di ipoteca (v. 2808), ossia l’attribuzione al creditore di una causa legittima di prelazione in deroga alla par condicio creditorum (v. 2741), in forza della quale il creditore non concorre con i creditori cosiddetti chirografari (senza alcuna garanzia) che concorrono proporzionalmente tra loro, ma può far valere per intero il proprio credito sul bene sottoposto a prelazione. Tuttavia le cause di ipoteca e pegno vanno tenute separate da quelle del privilegio (v. 2745), poiché queste ultime sono sancite ex lege, mentre le prime sono basate sulla volontà delle parti. Il pegno si distingue comunque parzialmente anche dall’ipoteca stessa, in quanto trasferisce il possesso del bene nelle mani del creditore.

(2)

Si specifica che pegno ed ipoteca sono garanzie di natura reale, con l’obiettivo di assicurare alla pretesa creditoria certi beni all’interno del patrimonio del debitore. Tali diritti reali di garanzia si contrappongono ai diritti personali di garanzia, come quello previsto dall’art. 1936 (fideiussione), che aumentano i patrimoni sopra i quali il creditore è legittimato a trovare soddisfazione

(3)

La disposizione elenca i beni che possono essere oggetto di pegno: nel complesso dei beni mobili (810) non sono contemplati quelli registrati (v. 815), che vengono garantiti in modo particolare attraverso i metodi di iscrizione o trascrizione. Gli altri beni mobili possono tranquillamente essere sottoposti a pegno: i beni futuri, i beni altrui, i beni in comunione (per analogia di quanto disposto per i crediti ipotecari ex artt. 2822, 2823 e 2825) le universalità di mobili, purché il creditore mantenga la destinazione unitaria delle res, e i diritti reali, che consentono così la sottoposizione a pegno dell’usufrutto dei mobili e della nuda proprietà dei medesimi (v. 978).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?