(1)I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.
Note
(1)
Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, poi convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 (Decreto fiscale).