Art. 2788 – Prelazione per il credito degli interessi

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento 492, 513, 518 c.p.c. o, in mancanza di questo 502 c.p.c., alla data della notificazione del precetto 479 c.p.c.. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita 1470; 54 l. fall.(1).

Note

(1)

E’ doveroso citare un orientamento giurisprudenziale a sostegno dell’ipotesi che il privilegio non possa essere esteso agli interessi maturati anteriormente all’anno in corso. Tuttavia, la maggior parte della giurisprudenza afferma che la prelazione si allarghi su tutti gli interessi, in virtù di un’interpretazione differente della congiunzione “anche” indicata al comma 1 del presente articolo, con la conseguenza che secondo tale teoria non dovrebbe considerarsi nemmeno la limitazione posta di due annualità anteriori ex art. 2855, in relazione all’ipoteca (v. 2808).

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