Art. 2789 – Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente 2900(1).

Note

(1)

Per le azioni possessorie più importanti, ossia l’azione cosiddetta di manutenzione (v. 1170) e quella di reintegrazione (o di spoglio, v. 1168, 1169) è legittimato attivamente il creditore pignoratizio in prima persona; mentre, per quanto riguarda la tradizionale azione petitoria, ossia quella di rivendicazione, lo stesso è legittimato solamente nell’ipotesi in cui l’azione può essere esercitata dal debitore concedente.
Quando, perciò, il concedente abbia alienato a terzi il bene pignorato, oppure abbia acquistato il medesimo a non domino e mala fide, senza quindi acquisirne la proprietà, il creditore non ha facoltà di avvalersi dell’azione di rivendicazione.
Si deve specificare che le azioni possessorie assicurano una tutela di carattere soltanto provvisorio, in quanto colui che soccombe nel giudizio in questione può successivamente esperirne uno petitorio, ma il primo deve essere già definito e la decisione eseguita (cosiddetto divieto di cumulo del giudizio petitorio con quello possessorio ex art. 705, comma 1 c.p.c.).

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