Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno 602 c.p.c.(1).
Se entro cinque giorni dall’intimazione(2) non è proposta opposizione(3), o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto 534 c.p.c., o, se la cosa ha un prezzo di mercato 1474, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti 83 disp. att.. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per la opposizione è determinato a norma dell’articolo 163 bis del codice di procedura civile.
Il giudice, sull’opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito 1850.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse 1850, 2744; 53 l. fall..
Note
(1)
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti, previa intimazione al debitore. Tale intimazione, comunque, non è imposta a pena di nullità, in quanto punta solamente ad avere la sicurezza che la diffida ad adempiere sia pervenuta al debitore e che da essa si possa dedurre una data certa. Può pertanto essere sostituita da qualsiasi dichiarazione del creditore che soddisfi questo compito e che non riceva contestazione da parte del debitore.
(2)
Il termine di cinque giorni per l’adempimento, scaduto il quale il creditore può porre in atto l’esecuzione, è espressamente sancito ex lege.
(3)
Il giudice dinnanzi al quale va presentata la citazione per il giudizio di opposizione è quello competente nel merito, ossia il cosiddetto giudice di cognizione della vicenda dedotta in controversia.