Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente 2744; 2797; 502 c.p.c.(1).
Note
(1)
Tale speciale forma di vendita prevista dalla disposizione in esame non richiede la necessità dell’intervento di un organo statale terzo, come invece è necessario nella vendita comune, in quanto in questo caso la procedura può essere affidata o all’azione di un ufficiale giudiziario, il quale si muove avendo ricevuto specifica richiesta dal creditore, oppure direttamente a quest’ultimo, nell’ipotesi in cui le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso. In ogni caso, rimane assolutamente assodato che il creditore possa scegliere liberamente di utilizzare le forme ordinarie di vendita (v. art. 2910; 502 c.p.c. e ss.).