Art. 2804 – Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797(1).

Note

(1)

Si deve specificare che nel caso in cui si applichi la disciplina relativa all’assegnazione del credito pignoratizio, non si produce alcun problema se tale credito ha ad oggetto denaro. Qualora, invece, l’oggetto del pegno sia un bene, l’orientamento giurisprudenziale prevalente reputa necessario che si operi una stima del medesimo, essendo assolutamente minoritaria l’opinione che l’assegnazione possa trovare luogo solo nel caso in cui oggetto pignoratizio risulti un credito di denaro.

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