Art. 2805 – Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore 1250, 1254.

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente 1248(1).

Note

(1)

Il fatto che il debitore del credito soggetto a pegno non possa opporre al creditore pignoratizio la compensazione, non gli impedisce di avvalersi di tutte le altre differenti eccezioni, con l’unica condizione dell’impossibilità di utilizzo di quelle per le quali sia stata posta in essere una rinuncia ad hoc.

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