Art. 2820 – Sentenze straniere

Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana 797 c.p.c., salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente(1).

Note

(1)

Prima dell’introduzione della L. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale poteva avere luogo soltanto una volta passata in giudicato la cosiddetta sentenza di delibazione (exequatur), ossia terminato il procedimento ad hoc, in forza dei quale la Corte d’Appello territorialmente competente forniva ad un soggetto la possibilità di far valere nel territorio italiano, un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Paese, con ogni effetto dovuto al riconoscimento quale pieno atto giurisdizionale. Oggi invece, la nuova disciplina, dopo aver abrogato gli artt. 796 c.p.c. – 805 c.p.c., sancisce che, di regola, tutte le sentenze straniere possono acquisire immediatamente efficacia all’interno del nostro ordinamento, riducendo perciò l’ambito di esecutività del giudizio di delibazione alle sole eventuali ipotesi di vera eccezionalità (v. art. 67 della L. sul diritto intern. priv.).

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