L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità 2882; c. nav. 41(1).
Non può essere concessa per testamento(2).
Note
(1)
L’ipoteca volontaria stabilita dalla disposizione può sorgere da un accordo contrattuale oppure da una dichiarazione unilaterale, entrambe richiedenti la forma scritta ad substantiam e contenenti obbligatoriamente indicazioni idonee ad individuare esattamente l’immobile su cui si concede ipoteca (v. art. 2826). Se si configura il caso della dichiarazione unilaterale, essa è recettizia e deve quindi essere portata a conoscenza dell’oblato per poter produrre i suoi effetti.
(2)
Si esclude la possibilità che l’iscrizione ipotecaria possa essere iscritta in forza di un testamento per non dar modo al debitore di alterare la situazione dei suoi creditori con riferimento al momento in cui cesserà di vivere, accordando preferenza all’uno in danno di altri, in quanto il legislatore tende a garantire il principio della par condicio creditorum anche all’epoca dell’apertura della successione (v. art. 1821, comma 2).