L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro 2648, 2660, 2851(1).
Note
(1)
In forza dell’art. 2648 l’erede subentra nella medesima posizione giuridica del defunto; manca, pertanto, una duplicità di acquisti e l’iscrizione deve essere eseguita direttamente contro l’erede.