Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi(1).
Note
(1)
A differenza dell’iscrizione, la quale è rivolta esclusivamente contro gli eredi del de cuius, nell’ipotesi in cui vi sia la trascrizione dei beni da parte dei medesimi (v. art. 2829), la rinnovazione va iscritta in primis verso il debitore originario, e soltanto in un momento successivo verso i coeredi, con le formalità prescritte dall’art. 2839.