L’ipoteca prende grado 2853 dal momento della sua iscrizione 2848(1), anche se è iscritta per un credito condizionale 1357(2). La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente(3).
Note
(1)
Tale disposizione sancisce un ordine di preferenza tra le varie ipoteche, che possono essere iscritte in relazione al medesimo bene, determinato non dalla priorità del titolo, ma da quella dall’iscrizione e che va pertanto seguito per procedere al soddisfacimento della serie dei creditori. Tuttavia, un orientamento dottrinale ritiene che il presente articolo, ponendo in risalto il generale principio riguardante l’ordine delle ipoteche, avrebbe meglio trovato collocazione nella parte generale ex artt. 2808 – 2816.
(2)
La disciplina dettata dalla norma viene applicata anche in tema di credito sottoposto a condicio iuris, ovvero nelle ipotesi in cui l’efficacia del negozio in questione dipendente da un evento futuro ed incerto è decisa tassativamente ex lege, in aggiunta perciò alle più generali ipotesi relative a condizioni sospensive e risolutive convenzionalmente stabilite.
(3)
L’iscrizione di ipoteca può anche essere esercitata per crediti futuri, l’importante è che alla base di tali crediti vi sia un rapporto giuridico base già esistente, indicato dal titolo medesimo.