Art. 2858 – Facoltà del terzo acquirente

Il terzo acquirente dei beni ipotecati(1), che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti 2827 ss., può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile 602 c.p.c. ss.(2).

Note

(1)

L’ipoteca ha efficacia anche nei confronti di colui che acquista l’immobile gravato da tale garanzia, posteriormente all’iscrizione (res transit cum onere suo). Costui, tuttavia, non è obbligato personalmente con tutti i suoi beni: i creditori che abbiano iscritto ipoteca sull’immobile acquistato possono solamente procedere alla richiesta di espropriazione dello stesso bene anche dopo il suo trasferimento in proprietà del terzo.
Il legislatore ritiene pertanto il terzo acquirente meritevole di considerazione, senza peraltro sacrificare i diritti dei creditori.

(2)

Il terzo acquirente può aver acquistato l’immobile sia a titolo derivativo sia a titolo originario, ma non è considerato tale quel soggetto il cui titolo sia soggetto ad una condizione sospensiva ex art. 1353.
L’eventuale procedura di espropriazione viene attuata dal creditore nei confronti del terzo in questione seguendo la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con l’unica diversità che il titolo esecutivo ed il precetto devono essere notificati anche al terzo acquirente, la cui opinione deve essere sentita ogni volta che sia sentito il debitore.

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