Art. 2859 – Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna 2870(1).

Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche 2889; 792 c.p.c.(2).

Note

(1)

Relativamente alle eccezioni opponibili dal terzo acquirente del bene immobile sottoposto a garanzia, ed estendibili anche al terzo datore di ipoteca ai sensi dell’art. 2868, possono venirsi a creare due ipotesi a seconda che il terzo abbia partecipato o meno al processo volto ad ottenere la condanna del debitore. Nel caso in cui egli sia stato convocato in giudizio, avrà la facoltà di opporre al creditore unicamente le eccezioni a quest’ultimo concesse, a lui derivanti dalla surrogazione posteriore alla condanna. Qualora, invece, il terzo non abbia preso parte al processo, potrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto porre in essere il debitore.

(2)

Tale comma è finalizzato a fornire una forma di tutela ai creditori, perché possano venire a conoscenza delle scelte che il terzo vuole effettuare in relazione al procedimento di liberazione dell’immobile dalle ipoteche (la cosiddetta purgazione dell’ipoteca ex art. 2889).

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