Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare 2, 320, 375, 394, 428, 1425(1).
Note
(1)
Il rilascio dei beni ipotecati è considerato una peculiare modalità del processo esecutivo, attraverso cui l’acquirente del bene può evitare l’espropriazione, facendo sì che questa non avvenga contro di lui ma contro un amministratore dei beni stessi nominato ad hoc dal tribunale. Il rilascio viene effettuato presso la cancelleria del tribunale medesimo, annotato e poi notificato (v. art. 2861) al creditore procedente (v. art. 2844). Sono ad ogni modo fatti salvi i diritti degli aventi causa trascritti dal terzo prima dell’annotazione del rilascio ex art. 2862 e nei confronti di chi esercita il rilascio del bene viene applicato il principio generale secondo cui il rischio del perimento del bene è addossato al proprietario.