Art. 2865 – Frutti dovuti dal terzo

I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento 555, 604 c.p.c.(1).

Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche 2889; 792 c.p.c i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’articolo 2890.

Note

(1)

Per agevolare lo sfruttamento economico e la circolazione dei beni sottoposti a garanzia ipotecaria, si prevede che il terzo acquirente sia obbligato ad elargire i frutti dell’immobile in questione dal momento più remoto possibile, ossia generalmente dal giorno del pignoramento o, in sua assenza, dal momento sancito dall’art. 2890. Deve inoltre essere precisato che tali frutti spettano ai creditori sino a che il terzo acquirente abbia la disponibilità materiale dell’immobile.

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