Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui 2808 comma 2 non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto(1).
Note
(1)
Il terzo datore d’ipoteca non può avvalersi delle facoltà che la legge concede al terzo acquirente, in quanto incompatibile con la sua posizione di persona non estranea alla costituzione di ipoteca. Se non è stato convenzionalmente deciso in maniera diversa, il terzo datore non può opporre il cosiddetto beneficium excussionis, facendo cioè espropriare prima i beni del creditore e poi quello ipotecato ex art. 2868, non può essere soggetto alle norme stabilite in tema di fideiussione ex art. 1936 e infine non gli spetta nè la possibilità di scegliere il rilascio né di ottenere la separazione del prezzo utilizzato per porre in essere eventuali miglioramenti del bene.