Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell’acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento(1).
Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione(2).
Nell’uno e nell’altro caso l’acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell’immobile, ma, eseguito il pagamento, l’immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all’alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni 2882.
Note
(1)
Si specifica che la disposizione pone un istituto che deve rimanere fortemente differenziato dall’azione surrogatoria ex art. 2900, in quanto il terzo acquirente può anche non risultare un debitore personale dei creditori ipotecari, mentre la situazione maggiormente probabile in tema di purgazione coattiva prescrive il pagamento diretto a tutti i creditori iscritti, da parte del terzo acquirente che sia debitore nei confronti di chi vende il bene per una somma che possa soddisfare tutte le suddette pretese creditorie nei confronti del precedente proprietario.
(2)
Al comma 2 viene invece prevista un’ipotesi differente: è necessario uno specifico accordo tra i creditori perché il terzo effettui il pagamento che porta alla liberazione dell’immobile da ogni peso ipotecario. In virtù dell’accordo creditorio, il terzo è obbligato a pagare e, se non lo fa, tutti i creditori iscritti potranno aprire una procedura esecutiva contro i beni del suo patrimonio e non soltanto sopra quello che risulta essere ipotecato.