Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855(1).
Note
(1)
Deve essere qui evidenziato che il giudice può liberamente valutare la situazione e successivamente indicare i precisi motivi per cui il soddisfacimento creditorio non trova adempimento. Tale disposizione, da varie parti considerata inadatta per la frequente volubilità del mercato immobiliare, è comunque stata utilizzata per determinare l’esatta misura dell’eccesso (un terzo) nel valore dei beni sottoposti a garanzia, ricomprendenti anche miglioramenti ed accessori degli stessi, rispetto ai crediti ancora da garantire.