Art. 2875 – Eccesso nel valore dei beni

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855(1).

Note

(1)

Deve essere qui evidenziato che il giudice può liberamente valutare la situazione e successivamente indicare i precisi motivi per cui il soddisfacimento creditorio non trova adempimento. Tale disposizione, da varie parti considerata inadatta per la frequente volubilità del mercato immobiliare, è comunque stata utilizzata per determinare l’esatta misura dell’eccesso (un terzo) nel valore dei beni sottoposti a garanzia, ricomprendenti anche miglioramenti ed accessori degli stessi, rispetto ai crediti ancora da garantire.

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