Art. 2874 – Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta(1)(2).

Note

(1)

Nonostante la norma indichi le ipotesi nelle quali è possibile proporre domanda di riduzione dell’ipoteca, la corrente giurisprudenziale maggioritaria reputa che questa possa essere posta in atto anche in ulteriori situazioni, differenti pertanto da quelle espressamente richiamate ex lege. Come classico esempio, è opinione unanime che sia possibile proporre la domanda di riduzione qualora si verifichi il caso di ipoteca legale dell’alienante, se colui che ha acquistato il bene garantito risulta a sua volta intestatario di un’obbligazione che si realizzi in un “facere” o in un “dare” non consistente in una somma di denaro.

(2)

Il provvedimento ad opera dell’autorità giudiziaria, che viene citato nell’ultima parte della presente norma, non deve intendersi come una liquidazione definitiva del credito in esame, bensì un atto emesso unicamente per la riduzione e circoscritto all’utilità di questa.

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