Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constatare al conservatore che la condizione è stata adempiuta(1).
Note
(1)
La condizione ammessa dalla disposizione del presente articolo può essere soltanto di tipo sospensivo ex art. 1353 e una tradizionale ipotesi di cancellazione in ottemperanza all’avveramento di una condizione è, ad esempio, in relazione al reimpiego del denaro nell’ipoteca dotale. L’intervento del Conservatore evidenzia pertanto un’espressa deroga nei confronti della generale regola secondo cui il legislatore richiede che per la cancellazione sia obbligatorio il consenso del creditore o, almeno, un provvedimento giudiziale sostitutivo.