Art. 2890 – Notificazione

L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti 2827 ss., nel domicilio da essi eletto 2844 e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo 2893.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione 568 c.p.c.(1).

Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione26 c.p.c. e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari 792 c.p.c..

Note

(1)

Viene definito il contenuto dell’offerta di purgazione delle ipoteche, considerando che si tratta di un atto espresso, unilaterale, recettizio (v. art. 2889) ed efficace al momento della notificazione, da effettuarsi sia verso i creditori iscritti sia verso il precedente proprietario. Può essere un’offerta che interessa tutti i beni acquistati da parte di un determinato soggetto terzo, ma anche, come si specifica al n. 2 del presente articolo, soltanto ad alcuni. Tale offerta può in ogni caso subire impugnazione per i classici vizi della volontà, per incertezza sul titolo dell’acquirente o sui beni che si vogliono liberare, o per insufficienza della somma offerta che, si sottolinea, non deve mai rivelarsi inferiore al valore base stabilito agli incanti per l’espropriazione forzata.

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