Entro il termine di quaranta giorni 2892 dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni 795 c.p.c. con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile 16, 26, 795 c.p.c., purché adempia le condizioni che seguono(1):
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra(2);
4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta 2893(3).
Note
(1)
Legittimati attivi all’opposizione alla procedura di purgazione d’ipoteca sono i creditori garantiti e i relativi fideiussori, i quali, nell’arco di quaranta giorni dalla notificazione dell’offerta del terzo acquirente, hanno diritto di tentare una alienazione dei beni ipotecati, al chiaro fine di sperare di tutelare meglio le proprie ragioni.
(2)
Sarà il giudice dell’esecuzione a dover fissare e quantificare tale cauzione, essendo possibili diversi rincari del decimo anche da parte dello stesso creditore.
(3)
Ai creditori viene perciò assegnata la possibilità di opposizione alla liberazione delle ipoteche, mediante la richiesta ad hoc di alienazione dei beni in questione, ma presupponendo tuttavia l’offerta ad un prezzo di almeno un decimo superiore rispetto a quello dichiarato dal terzo acquirente, e determinando gli ulteriori obblighi di prestare adeguata cauzione e rendersi eventualmente acquirenti per l’identico prezzo ove l’asta vada deserta.