Art. 2892 – Divieto di proroga dei termini

I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma dell’articolo 2891 non possono essere prorogati(1).

Note

(1)

I termini ex artt. 2889 e 2891, comma 1, vengono resi improprogabili e non soggetti ad alcuna possibilità di sospensione, nemmeno nel caso di eccezioni poste in essere dal terzo acquirente ai sensi dell’art. 2859.

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