I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma dell’articolo 2891 non possono essere prorogati(1).
Note
(1)
I termini ex artt. 2889 e 2891, comma 1, vengono resi improprogabili e non soggetti ad alcuna possibilità di sospensione, nemmeno nel caso di eccezioni poste in essere dal terzo acquirente ai sensi dell’art. 2859.