Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita 2866(1).
Note
(1)
Si fa riferimento alla circostanza in cui il prezzo di aggiudicazione dell’immobile sia risultato più elevato rispetto alla cifra per la quale era stato in precedenza venduto al terzo, che ha pertanto un pieno diritto di regresso nei confronti del proprio alienante.