Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata(1), in conformità delle regole stabilite per il pignoramento 2843, 2913.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge 2693, 2742 comma 2; 245 disp. att..
Note
(1)
Deve però considerarsi una deroga alla disciplina generale qui dettata: qualora il bene sequestrato sia un bene mobile (v. art. 812), l’acquisto del medesimo si deve giudicare prevalente rispetto al sequestro, se il terzo si trovi nella situazione stabilita ex art. 1153, avendo pertanto acquisito il possesso bona fide.