Nei casi previsti dalla legge 2932, l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa(1).
Note
(1)
Se tra Tizio e Caio sorge una controversia in ordine alla sussistenza ovvero al modo di essere di un determinato diritto soggettivo, tra i due viene ad instaurarsi un processo cosiddetto di cognizione, in esito al quale il giudice individua la regola contenuta nella norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto.
L’azione di cognizione può tendere a tre finalità: al mero accertamento dell’esistenza/inesistenza o del modo di essere del di un rapporto giuridico controverso, all’emanazione di un comando che il giudice rivolgerà alla parte soccombente di tenere una determinata condotta, oppure alla costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici preesistenti.
Le rispettive sentenze potranno quindi essere: di mero accertamento, di condanna o costitutiva.
Normalmente, si avrà una sentenza di carattere dichiarativo, quindi di mero accertamento, che lascerà poi ad altre fasi del giudizio la possibilità di produrre ulteriori effetti in ambito sostanziale, ma, nei casi tassativamente previsti ex lege, in via eccezionale, la sentenza può rivestire natura costitutiva (tradizionale esempio ne è la sentenza emanata ex art. 2932, che permette al giudice la costituzione, in via giudiziale, degli effetti che sarebbero dovuti derivare da un contratto non concluso tra le parti, essendo presente un preliminare in tal senso tra le stesse).