Art. 2914 – Alienazioni anteriori al pignoramento

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento(1):

1) le alienazioni di beni immobili 812 o di beni mobili iscritti in pubblici registri 815, che siano state trascritte successivamente al pignoramento 1707, 2644, 2684, 2693;

2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalità di mobili 816 che non abbiano data certa 2704;

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa 2704(2).

Note

(1)

Gli atti di alienazione o di disposizione posti in essere nei momenti precedenti al pignoramento, se interessano beni immobili o mobili registrati, godono della cosiddetta inefficacia relativa, non dispiegando effetti verso il creditore procedente, a meno che non siano stati sottoposti a trascrizione prima del pignoramento medesimo. La presente disposizione elenca tassativamente determinati atti anteriori al pignoramento che tuttavia non producono effetti nei confronti dei creditori, non avendo osservato i diktat della pubblicità, al chiaro fine di garantire la certezza del diritto.

(2)

Se ciò che rende pubblico un atto di alienazione è il possesso, è assolutamente necessario dimostrare in modo sicuro la posteriorità del suddetto trasferimento rispetto al pignoramento: infatti, soltanto in questa ipotesi, i creditori hanno il diritto di porre in essere la procedura esecutiva contro il bene in questione.

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