Art. 2915 – Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili 812 o beni mobili iscritti in pubblici registri 815, 2683, 2687, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento 2704.

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione 2652, 2653, se sono trascritti successivamente al pignoramento(1).

Note

(1)

Si detta una disciplina relativamente ai frequenti contrasti inerenti agli atti di alienazione di beni compiuti successivamente al pignoramento: se non è ancora stata operata la pubblicità nella forma richiesta della trascrizione e i medesimi atti non dimostrino una data anteriore al pignoramento, la presente disposizione stabilisce che questi non producono effetti nei confronti dei creditori procedenti.

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