Art. 2916 – Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione 509 c.p.c. non si tiene conto:

1) delle ipoteche, anche se giudiziali 2818, iscritte dopo il pignoramento(1);

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, 2762, 2766 comma 3 se questa ha luogo dopo il pignoramento;

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Note

(1)

Rispetto alla gestione dell’ipoteca giudiziale nel corso della procedura esecutiva, il precedente codice del 1865 non esprimeva alcuna disposizione, invece il codice attuale, proprio nell’ambito della presente norma, ne sancisce l’esplicita equiparazione alla forma ipotecaria volontaria, prevedendone pertanto, se iscritta dopo il momento del pignoramento, l’inopponibilità.

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