Art. 2922 – Vizi della cosa. Lesione

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa 1490(1).

Essa non può essere impugnata per causa di lesione(2).

Note

(1)

L’opinione giurisprudenziale prevalente ritiene che il divieto di applicazione dettato dalla presente norma si allarghi anche all’ipotesi ex art. 1497 inerente alla responsabilità per mancanza di qualità della cosa venduta, consistente nella circostanza in cui la res alienata non abbia le qualità specificamente promesse dal venditore, ovvero quelle essenziali per l’utilizzo verso cui è destinata.

(2)

Il presente comma è abbastanza superfluo in quanto, in tale ipotesi, non vi sono gli adeguati presupposti affinché si faccia luogo all’azione di rescissione per lesione ex art. 1448, ossia da una parte lo stato di bisogno in capo ad un soggetto e dall’altra l’abuso dello stesso esercitato da un altro.

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