Art. 2923 – Locazioni

Le locazioni consentite da chi ha subìto l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento 1599, salvo che, trattandosi di beni mobili(1), l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede 1153.

Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento 2643 n. 8 non sono opponibili all’acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.

In ogni caso l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni(2).

Se la locazione non ha data certa 2704, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato 1600(3).

Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l’acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell’articolo 1603(4).

Note

(1)

La presente norma si intende assimilabile analogicamente alla previsione ex art. 1599, comma 2, ad esclusione dell’applicazione alla categoria dei beni mobili registrati (v. art. 815).

(2)

In questa ipotesi risulta chiaramente delineata la giustificazione della disposizione, fondata sull’intento di far desistere debitore e terzo da patti che arrechino un volontario pregiudizio a colui che sarà l’aggiudicatario.

(3)

Qualora si sia concluso un contratto di locazione non avente data certa, poiché ex art. 1574 questa si intende convenuta al fine di evitare la nullità del medesimo contratto per mancata determinazione di un elemento essenziale, quale risulta la durata, se il terzo ottiene comunque la disponibilità del bene in un momento antecedente al pignoramento, l’acquirente è tenuto ad osservare la disciplina delle locazioni a tempo indeterminato.

(4)

L’art. 7 della L. 392/78 opera un profondo restringimento della disposizione dell’ultimo comma del presente articolo, in quanto sancisce che l’eventuale clausola del contratto di locazione che preveda lo scioglimento del medesimo in caso di alienazione dell’immobile urbano locato, venga considerata nulla.

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