Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento 2643 n. 9 o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali 2812, 2918(1).
Note
(1)
Al creditore procedente risultano invece opponibili cessioni e liberazioni sia infratriennali, sia ultratriennali, sempre che le stesse abbiano ottenuto la pubblicità della trascrizione anteriormente al pignoramento (v. art. 2906). Differentemente, il presente articolo dispone che all’acquirente siano opponibili soltanto le ultratriennali e le anticipazioni definite secondo gli usi locali (v. artt. 2812, 2918).
Per “anticipazione” si intende, secondo l’orientamento prevalente, il pagamento anticipato di fitti e pigioni.