È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione 1418(1).
Note
(1)
Le disposizioni che sanciscono l’estinzione del diritto ed il tempo necessario perché ciò si verifichi risultano assolutamente inderogabili perché altrimenti l’esigenza di ordine pubblico che l’istituto soddisfa potrebbe essere disattesa se si inserissero eventuali clausole di rito nei negozi giuridici. Gli accordi convenzionalmente delineati a riguardo si intendono pertanto affetti da nullità ex lege.