Art. 2940 – Pagamento del debito prescritto

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto 2034, comma 2(1).

Note

(1)

Secondo la prevalente dottrina si verifica in questo caso un’ipotesi di obbligazione naturale ex art. 2034, cioè si considera il pagamento del debito già prescritto come attuazione di un impegno morale e non più giuridico.
Viceversa, i giudici della Suprema Corte, sempre considerando il fatto che la prescrizione non trova luogo automaticamente, ritiene che si venga a configurare una normale obbligazione civile, in quanto tale pagamento risulterebbe sintomo di una tacita rinuncia del solvens ad avvalersi della prescrizione stessa.

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