Art. 2947 – Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato(1).

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni(2).

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile(3). Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato 150 c.p.c. ss. o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile 648, 650 c.p.(4).

Note

(1)

Tra i casi più significativi aventi termini prescrizionali brevi deve essere sicuramente incluso l’illecito extracontrattuale qui delineato, ricomprendente qualsiasi comportamento doloso o colposo che abbia provocato un danno ingiusto ad una persona. La corrente giurisprudenziale maggioritaria afferma che nella norma devono intendersi anche quei comportamenti che vadano ad inficiare la libertà negoziale, cioè l’interesse che hanno i soggetti a non essere coinvolti in inutili trattative contrattuali, che li portino a concludere contratti viziati o a condizioni differenti da quelle realmente desiderate, violando il cosiddetto interesse negativo e determinando la responsabilità che viene ormai unanimemente denominata precontrattuale (v. art. 1337-1338). Si considera pertanto applicabile la disciplina della norma a tutte le azioni di risarcimento del danno e similia che discendano dalla commissione di un illecito civile.

(2)

Si deve tuttavia sottolineare che nell’ipotesi in cui si addivenga ad una condanna generica che obblighi alla liquidazione di un risarcimento danni in un altro giudizio, tale azione che avrà separatamente luogo sarà sottoposta a prescrizione ordinaria decennale, in forza della disposizione dell’art. 2953, e non viceversa al termine breve sancito dall’articolo citato.
Il D.L. 145/2013 prevedeva l’aggiunta del seguente periodo: “In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”. Nella conversione con modificazioni ad opera della L. 21 febbraio 2014, n. 9, tale inserto è stato soppresso.

(3)

La prima parte di questo comma vuole far fronte alla necessità che il responsabile dell’illecito civile riesca ad evitare l’obbligo del risarcimento dei danni, mediante l’utilizzo del termine prescrizionale breve.

(4)

Il legislatore, facendo chiarezza su un punto estremamente dibattuto, ha stabilito che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per il mancato recepimento di una direttiva comunitaria è sottoposto a prescrizione quinquennale, in quanto considerato come fatto illecito ex art. 2043, e il termine decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dal quale sarebbero discesi i diritti se la direttiva in questione avesse avuto regolare recepimento (v. art. 4, comma 43, L. 183/2001). La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza 1850/2012, ha inoltre ulteriormente specificato che la nuova disciplina è applicabile a tutti i fatti verificatisi posteriormente alla sua entrata in vigore.

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