Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni(1).
Note
(1)
Si tratta di una cosiddetta norma di chiusura, applicabile se non è stabilito un termine più breve o più lungo. Un periodo più lungo, ventennale, è ad esempio previsto in armonia con il termine per l’usucapione, (v. art. 1158), per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui dagli artt. 954, 970, 1014, 1073. Altre prescrizioni ultradecennali risultano poi quelle di superficie ex art. 952, enfiteusi ex art. 957, usufrutto ex art. 978, uso ex art. 1021, abitazione ex art. 1022 e ipoteca ex art. 2808. Le prescrizioni con termini più brevi, perciò infradecennali, sono richiamate dagli artt. 2947-2953, ma possono ricordarsi anche quelle dettate in tema di annullamento dei negozi (v. art. 1442).