I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni(1).
Note
(1)
Da tale disposizione consegue che, se il titolare del diritto ha proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto ex lege ed è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato in virtù dell’art. 324 c.p.c., l’azione diretta all’esecuzione del giudicato medesimo (actio iudicati) è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2953. Il legislatore stabilisce inoltre che la suddetta conversione in tema di prescrizione riguardi anche l’ipotesi di una condanna generica al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (v. nota art. 2947).