Si prescrive(1) in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione(2).
Note
(1)
Il legislatore sottolinea che da tale norma non discende l’estinzione del diritto, ma soltanto una presunzione relativa (v. art. 2727): il debitore, se intende rifiutare l’adempimento che gli viene richiesto, è esonerato dall’onere di fornire in giudizio la prova dell’avvenuta estinzione del credito azionato, come altrimenti sarebbe tenuto a fare in base alla generale regola ex art. 2697, comma 2, spettando piuttosto al creditore la dimostrazione che la prestazione non è stata eseguita.
(2)
Per applicare la prescrizione qui disciplinata occorre che l’attività sia esercitata in modo professionale: l’ulteriore categoria residuale citata nella seconda parte della disposizione possiede un’affinità con il servizio effettuato da albergatori e osti con carattere di tipicità, non intendendosi incluse attività prive di tali punti di contatto.