Art. 2955 – Prescrizione di un anno

Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese 2099(1);

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione(2);

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio(3);

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

Note

(1)

Attraverso la sentenza del 10 giugno 1966, n. 63, la Corte Costituzionale ha definito questo numero costituzionalmente illegittimo, in relazione alla parte dove consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione scorra anche nel corso del rapporto lavorativo. Si è pertanto stabilito che, durante tale periodo, il termine prescrizionale rimane fermo e riprende a decorrere dal momento della cessazione del medesimo, evitando in tal modo di configurare una ulteriore debolezza in capo al lavoratore, già in una posizione di inferiorità psicologica rispetto al proprio datore (v. nota 5 art. 2948).

(2)

La corrente giurisprudenziale prevalente ha nella prassi stabilito la non necessarietà che l’istruzione in questione venga eseguita nel medesimo istituto dove gli studenti risultano alloggiati, sempre che si tratti di un istituto in cui effettivamente siano presenti esclusivamente studenti.

(3)

In questo caso si è affermato che tale termine prescrizionale breve annuale possa avere luogo solo in relazione a contratti di compravendita stipulati tra commercianti al minuto e consumatori.

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