Art. 832 – Contenuto del diritto

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno(1) ed esclusivo(2), entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico Cost. 42, 43, 44.

Note

(1)

Non esiste alcun limite per il proprietario in relazione alla possibilità di godere o disporre della cosa.

(2)

Il titolare della cosa può escludere chiunque dal godimento della stessa: inoltre è impossibile, inoltre, che ad uno stesso bene, facciano capo diversi diritti di proprietà.

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