Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno(1) ed esclusivo(2), entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico Cost. 42, 43, 44.
Note
(1)
Non esiste alcun limite per il proprietario in relazione alla possibilità di godere o disporre della cosa.
(2)
Il titolare della cosa può escludere chiunque dal godimento della stessa: inoltre è impossibile, inoltre, che ad uno stesso bene, facciano capo diversi diritti di proprietà.