Salve le disposizioni delle leggi penali 499 c.p. e di polizia nonché le norme dell’ordinamento corporativo(1) e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica.
Note
(1)
Le norme corporative si reputano abrogate dal momento dell’entrata in vigore del r.d.l. 1943, n. 721, che ha previsto il venir meno dell’ordinamento corporativo.