Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico(1) Cost. 9 comma 2 sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali(2).
Note
(1)
Si possono prendere ad esempio gli immobili la cui storia presenta degli agganci con la politica, le vicende militari, l’arte, la letteratura, e con la cultura in genere.
(2)
Le leggi speciali stabiliscono che i beni che la P.A. individua di interesse culturale sono soggettii a vincoli speciali.
Ogni modifica, restauro, demolizione, trasferimento deve essere precedentemente autorizzato dall’amministrazione.
Lo Stato, al fine di impedire deterioramenti delle cose, può farsi carico dei restauri, costringendo il titolare al rimborso dei relativi costi.