La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene(1), e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere(2)(3). Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti 839, sulle acque 909, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali Cost. 42.
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante(4), che egli non abbia interesse ad escluderle(5).
Note
(1)
Alcune cose site nel sottosuolo non sono soggette alla disponibilità del titolare del fondo, i criteri per la loro utilizzazione sono sottoposti, cioè, a dei limiti ben precisi: i giacimenti minerari sono, ad esempio, compresi tra i beni propri del patrimonio dello Stato.
(2)
Le cave e le torbiere sono del proprietario del suolo, ma egli deve sfruttarle ed è soggetto al controllo della P.A.. In ipotesi di negligente sfruttamento la cava può essere presa in cura solo da chi possa trarne utilità.
(3)
In tema di miniere, vedasi R.D. 1926, n. 1443; l. 1982, n. 752; l. 1984 n. 246.
Per quanto concerne le cave, vedasi R.D. 1926 n. 1443.
(4)
Il titolare può sfruttare lo spazio sovrastante il suo terreno edificando, dando vita, cioè, ad un autonomo diritto, differente da quello di proprietà sul fondo.
(5)
La disposizione è posta a tutela del il diritto del titolare relativamente ad utilizzi che possano essere in sintonia con le caratteristiche naturali del fondo o con la finalità cui normalmente è deputato.