Il proprietario può chiudere(1) in qualunque tempo il fondo(2).
Note
(1)
Con l’espressione “chiudere” si intende l’attività volta ad impedire a terzi l’entrata nel fondo, edificando recinti o mura.
(2)
Il titolare non può escludere dall’accesso al fondo, pur se quest’ultimo fosse stato chiuso dallo stesso, a colui al quale fa capo un diritto di servitù di passaggio.