Art. 841 – Chiusura del fondo

Il proprietario può chiudere(1) in qualunque tempo il fondo(2).

Note

(1)

Con l’espressione “chiudere” si intende l’attività volta ad impedire a terzi l’entrata nel fondo, edificando recinti o mura.

(2)

Il titolare non può escludere dall’accesso al fondo, pur se quest’ultimo fosse stato chiuso dallo stesso, a colui al quale fa capo un diritto di servitù di passaggio.

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