Art. 86 – Libertà di stato

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio 65, 68, 102, 116, 117, 124; 562 c.p.(1) o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente(2).

Note

(1)

Il cosiddetto impedimentum ligaminis, causa di invalidità del matrimonio, concerne ogni precedente m. civilmente valido, con esclusione del m. religioso contratto secondo il diritto canonico e non trascritto nei registri dello stato civile.

(2)

Le parole “o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso” sono state inserite dall’art. 1, comma 32, della L. 20 maggio 2016, n. 76.

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