Art. 877 – Costruzioni in aderenza

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro(1) posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare(2) la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Note

(1)

La disposizione in commento contempla un caso differente ed alternativo rispetto a quelli degli artt. 874 e 875: difatti, si prevede qui che il vicino costruisca in aderenza sul confine senza chiedere la comunione del muro.

(2)

Tecnicamente la costruzione in aderenza senza “appoggio” si attua con l’edificazione di un muro che poggia interamente su quello del vicino, senza che si creino intercapedini: tuttavia, il muro resta autonomo, sia dal punto di vista statico che funzionale.

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