Art. 886 – Costruzione del muro di cinta

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa(1) di costruzione di muri di cinta(2) che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati 888. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Note

(1)

Si tratta di un’obbligazione propter rem.

(2)

Perché tale disposizione sia applicabile è necessario che esista un muro divisorio di case, cortili e giardini negli abitati, oppure che vi sia la contiguità degli edifici in questione. Tale articolo non si applica alle recinzioni che non possano considerarsi muro in senso stretto.
Ad esempio, la giurisprudenza ha escluso che si possa qualificare come muro quello la cui altezza di almeno tre metri è raggiunta solo grazie alla rete metallica installata sopra di esso.

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